Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, dall’inglese Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è entrato in vigore nel 2007 per proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’utilizzo di determinate sostanze pericolose nei prodotti fabbricati e venduti nell’Unione Europea (UE), e per incrementare la competitività dell’industria chimica europea. Affinché le sostanze potenzialmente pericolose rientrino nell’ambito del REACH, esse devono prima essere identificate come sostanze estremamente problematiche (SVHC) dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) su richiesta degli Stati membri o della Commissione europea. Una volta che una sostanza è stata confermata come SVHC, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate, che contiene sostanze la cui priorità è determinata dall’ECHA, affinché vengano eventualmente incluse nell’Elenco delle autorizzazioni. L’Elenco delle autorizzazioni limita l’utilizzo di determinate sostanze nell’Unione Europea senza l’autorizzazione dell’ECHA. Alcune sostanze non possono essere prodotte, commercializzate o utilizzate in tutta l’UE ai sensi dell’allegato XVII del regolamento REACH, noto anche come elenco delle sostanze soggette a restrizioni, indipendentemente dal fatto che siano autorizzate o meno. Si ritiene che queste sostanze rappresentino un rischio sostanziale per la salute umana e per l’ambiente.
Scopri di più sul regolamento REACH dell’UE sul sito web dell’ECHA.

Obblighi aziendali ai sensi del regolamento REACH dell’UE

Ai sensi del regolamento REACH dell’UE, l’onere di monitorare e divulgare le sostanze chimiche pericolose nei prodotti che vengono prodotti e venduti nell’UE spetta all’industria . Se un prodotto contiene sostanze dall’elenco di sostanze candidate al di sopra della soglia riservata, le aziende sono tenute a comunicare la presenza di tali sostanze ai clienti a valle e all’ECHA ed eventualmente a fornire istruzioni per un uso sicuro. Le sostanze presenti nell’Elenco delle autorizzazioni non possono essere utilizzate dalle aziende nei prodotti che producono o vendono nello Spazio Economico Europeo (SEE) a meno che non ricevano l’autorizzazione dall’ECHA. Le aziende devono anche essere consapevoli del numero crescente di sostanze nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni, in quanto le restrizioni in vigore che potrebbero limitare o impedire del tutto l’utilizzo di sostanze possono avere un impatto determinante sulla composizione dei prodotti e sui prodotti venduti nell’UE.

 

Conformità al regolamento REACH

Per facilitare la conformità al regolamento REACH in continua evoluzione, le aziende devono rimanere aggiornate sulle sostanze SVHC e sugli obblighi normativi in evoluzione per garantire l’efficacia dei propri programmi di conformità dei prodotti. Una comunicazione efficiente della supply chain e la divulgazione completa dei materiali utilizzati aiutano le aziende a ottenere visibilità sulla composizione dei loro prodotti, eliminando la necessità di contattare la loro supply chain ogni volta che le SVHC vengono aggiornate. Per mantenere la conformità REACH, le aziende devono assicurarsi di essere a conoscenza dei nuovi sviluppi di questi elenchi nel momento in cui essi vengono aggiornati.

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Il modulo REACH SVHC di Assent

La soluzione REACH SVHC di Assent, parte della soluzione per la conformità dei prodotti, aiuta le aziende a mantenere la conformità ad elenchi e obblighi in continua evoluzione relativi a sostanze soggette a restrizioni. Alcuni dei punti salienti:

  • Tracciamento e reporting completo delle sostanze
  • Notifiche automatiche per nuove sostanze aggiunte all’Elenco di sostanze candidate
  • Soluzione centralizzata per la raccolta, la gestione e il reporting dei dati SVHC
  • Comunicazione semplificata della supply chain per mezzo di un Campaign Manager
  • Carica le dichiarazioni direttamente nel sistema in base alla composizione di un prodotto noto
  • Ospita funzioni di roll-up da parte, a componente, a prodotto con relazioni illimitate della distinta base (bill of material, o BOM)

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