Nuove norme e rendicontazione per il carbonio
Il CBAM stabilisce nuove norme per le imprese che importano merci nell’UE ed è stato creato per stabilire un prezzo equo per il carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio, ovvero dei costi applicati alle emissioni di gas serra. Dal 31 luglio 2024, le aziende importatrici dovranno produrre report sulle effettive emissioni incorporate generate nella produzione delle proprie merci, con dati primari raccolti dagli impianti di produzione, invece di fare affidamento su stime. Dal 2026 dovranno acquistare i certificati CBAM per coprire i costi del carbonio, allineando tali costi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Emissions Trading System, ETS). Questo cambiamento rende meno attraente la produzione di prodotti ad alta intensità di carbonio al di fuori dell’UE e richiederà alle aziende di lavorare a stretto contatto con i fornitori per raccogliere informazioni dettagliate su dove e come vengono fabbricate le proprie merci.
Sanzioni e conseguenze del CBAM
La mancata conformità rispetto agli obblighi di segnalazione del CBAM può portare a sanzioni pecuniarie basate sulla CO2 non dichiarata per report mancanti o errati. Poiché gli importatori devono segnalare le effettive emissioni incorporate nella produzione dei propri beni, dovranno fare affidamento sui fornitori per ottenere informazioni accurate. Questa attività di rendicontazione rappresenta una sfida, poiché molti fornitori potrebbero non essere pronti a fornire i dati necessari. In molti casi, gli importatori dovranno tracciare queste informazioni attraverso diversi livelli della supply chain, rendendo la conformità un processo ancora più complesso.
Domande frequenti sulla conformità al CBAM
Ottieni le risposte alle domande più urgenti riguardo il CBAM.
Il CBAM si applica alle aziende che importano merci nell’UE da settori con elevate emissioni di carbonio e con un alto rischio di rilocalizzazione di tali emissioni. Questi settori includono la produzione di cemento, ferro, acciaio, alluminio, alcune industrie chimiche (come quelle coinvolte nella produzione di fertilizzanti e idrogeno) ed elettricità.
La definizione dei prodotti in ambito comprende le merci elencate nell’Allegato I del Regolamento CBAM, identificate confrontando i codici NC dei prodotti importati. È importante notare che, anche se il CBAM si applica alle importazioni nell’UE (e la tua azienda potrebbe non importare direttamente tali merci), il regolamento potrebbe interessare comunque la tua attività. Gli importatori devono raccogliere i dati sulle emissioni incorporate dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dai luoghi di produzione effettivi (o impianti). Di conseguenza, i clienti della tua azienda potrebbero contattarti per ricevere supporto con i propri obblighi di segnalazione.
Leggi la nostra Guida all’ambito di applicazione del CBAM per identificare ciò che ci si aspetta dalla tua attività.
Se la tua attività è interessata dal CBAM, adottare tempestivamente le misure giuste è fondamentale per evitare sanzioni per la mancata conformità. Il primo passo è contattate i fornitori per informarli degli obblighi del CBAM e comunicare loro che avrai bisogno di ricevere i relativi dati. È importante raccogliere tutti i dati necessari sulle emissioni dagli impianti in cui vengono prodotte le merci.
Questi sono gli aspetti principali su cui concentrarsi:
- Informare i fornitori riguardo al CBAM e su quali informazioni dovranno condividere.
- Raccogliere i dati sulle emissioni dai siti di produzione effettivi.
- Impostare modalità semplici per condividere questi dati in modo accurato e tempestivo.
Iniziare in anticipo e costruire una buona comunicazione con i fornitori renderà il processo più agevole e ti aiuterà a garantire la conformità.
Visita la nostra pagina per la soluzione CBAM per scoprire come Assent può offrire assistenza nella comunicazione con i fornitori, nella raccolta dei dati sulle emissioni e nella condivisione delle informazioni.
Le informazioni dettagliate che gli importatori devono includere nella rendicontazione in merito alle emissioni incorporate includono:
- Le coordinate geografiche della principale fonte di emissioni dell’impianto in cui sono state prodotte le merci
- Le emissioni dirette relative al processo produttivo
- Le emissioni indirette derivanti dall’uso di energia (per tutti i beni nella fase transitoria, ove previsto nel 2026)
- Le emissioni incorporate di precursori selezionati (ovvero prodotti intermedi come coke, minerale grezzo sinterizzato e ferroleghe, utilizzati nella produzione di beni finali e specificatamente definiti nel regolamento)
- Il prezzo del carbonio già pagato (se del caso)
Questi dati garantiscono trasparenza e precisione nel tracciamento dell’impronta di carbonio delle merci importate.
La responsabilità della rendicontazione per il CBAM ricade sull’importatore o sul rappresentante doganale indiretto, a seconda di chi presenta la dichiarazione doganale. Durante il periodo di transizione, le autorità doganali informeranno le parti interessate riguardo i propri obblighi di rendicontazione.
Se l’importatore presenta la dichiarazione doganale, è direttamente responsabile della rendicontazione. Se un rappresentante doganale indiretto presenta la dichiarazione, soprattutto quando l’importatore ha sede al di fuori dell’UE, il rappresentante gestirà la rendicontazione. Il rappresentante doganale indiretto deve avere sede all’interno dell’UE e soddisfare le condizioni richieste stabilite dallo Stato membro di appartenenza.
L’ETS (sistema di scambio di quote di emissione) dell’UE è il primo sistema internazionale di scambio delle emissioni al mondo e rappresenta uno strumento chiave per contrastare il cambiamento climatico. Stabilisce un limite alle emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia e dai grandi impianti industriali, imponendo alle aziende di acquistare quote sul mercato dell’ETS. Per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, vengono concesse alcune quote gratuite alle industrie, che però diminuiranno nel tempo.
Il CBAM si collega all’ETS perché impone agli importatori di acquistare certificati per le emissioni di carbonio incorporate nelle proprie merci. A seguito della riduzione del numero di quote gratuite nell’ambito dell’ETS, gli importatori dovranno acquistare più certificati CBAM. Il prezzo di questi certificati corrisponderà al prezzo delle quote ETS, così da assicurare che gli importatori e i produttori dell’UE debbano affrontare costi relativi al carbonio simili. Questo meccanismo aiuta l’UE a raggiungere i propri obiettivi climatici, garantendo al contempo un trattamento equo sia per gli importatori che per i produttori nazionali.
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