Stare al passo con gli obblighi della Direttiva sulla Restrizione delle Sostanze Pericolose (RoHS) è più difficile di quanto sembri. Sebbene la RoHS copra solo 10 sostanze soggette a restrizioni, esistono oltre 240 esenzioni RoHS con date di scadenza da monitorare.

Comprendere e gestire le esenzioni RoHS è fondamentale per mantenere l’accesso al mercato dell’UE. È necessario sapere se nei prodotti o componenti della tua azienda sono presenti sostanze soggette a restrizioni, se sono attualmente coperte da un’esenzione e quando scade tale esenzione. Se attualmente la tua azienda fa affidamento su un’esenzione, alcuni prodotti potrebbero non essere più conformi nel prossimo futuro.

Prossime scadenze delle esenzioni dalla Direttiva RoHS

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle esenzioni RoHS da non perdere di vista. Queste esenzioni scadranno prossimamente*:

Esenzioni in scadenza il 21 luglio 2024

L’aggiornamento più recente all’elenco delle esenzioni della Direttiva RoHS include ben 48 esenzioni a breve scadenza. Le seguenti esenzioni sono elencate nel Rolling Plan della Commissione Europea per le scadenze:

  • Allegato III, es. 5(a) — Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 5(b) — Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 7(b) — Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni — applicabile alle categorie 9 industriali e 11
  • Allegato III, es. 7(c)-IV — Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 9 — Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento) — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 9(b) — Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 17 — Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 18(b) — Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato III, es. 21 — Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 24 — Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare — applicabile solo alla categoria 11
  • Allegato III, es. 25 — Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 29 — Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato III, es. 30 — Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A) — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 31 — Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per interni o industriale) — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 32 — Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton — applicabile solo alla categoria 11
  • Allegato III, es. 33 — Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 37 — Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 38 — Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio — applicabile alle categorie 9 industriale e 11
  • Allegato III, es. 41 — Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato III, es. 43 — Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi: a) il 30 % in peso della gomma per (i) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per «contatto prolungato con pelle umana» si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno. — applicabile solo alla categoria 11
  • Allegato IV, es. 1(d) — Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 2 — Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 6 — Piombo negli oggetti per le prove a raggi X — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 7 — Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 8 — Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 11 — Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 13 — Piombo nei contrappesi — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 14 — Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 15 — Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 16 — Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè) — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 17 — Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 18 — Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l’intervallo 8–14 μm — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 19 — Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS) — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 20 — Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 31(a) — Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore — applicabile solo alla categoria 9 industriale
  • Allegato IV, es. 35 — Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 — applicabile solo alla categoria 9 industriale

*DISCLAIMER: Questo documento delinea l’interpretazione di Assent Inc. dello stato attuale delle esenzioni della Direttiva RoHS e non deve essere visto o interpretato come giuridicamente vincolante. Tutte le altre esenzioni attuali con data di scadenza futura sono elencate come soggette a decisioni sulle richieste di proroga.

Cosa sono le esenzioni RoHS?

Un’esenzione della direttiva RoHS consente l’uso temporaneo di una sostanza soggetta a restrizioni in determinate applicazioni. Mentre l’esenzione è attiva, le industrie interessate devono effettuare ricerche e test sui possibili sostituti della sostanza soggetta a restrizioni in modo che la sostanza possa essere gradualmente eliminata.

Attualmente ci sono più di 200 esenzioni RoHS, poiché possono esserci più esenzioni per ciascuna sostanza in base alla sua applicazione. Inoltre, man mano che sempre più categorie industriali rientrano nell’ambito di applicazione della RoHS, per alcune categorie sono state aggiunte nuove date di scadenza. Ad esempio, la categoria 9 (industriale) è entrata nel campo di applicazione nel 2017, con esenzioni valide fino al 2024, mentre la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo) è entrata nel campo di applicazione nel 2014 con esenzioni valide fino al 2021.

Estensioni e modifiche delle esenzioni RoHs

Durante il periodo in cui un’esenzione è ancora valida, il settore industriale di riferimento può richiedere un’estensione o una modifica se non è possibile individuare alternative alla sostanza utilizzata. Tali richieste devono essere effettuate entro e non oltre 18 mesi prima della data di scadenza.

La Commissione Europea valuta tutte le richieste e può pubblicare un emendamento o estendere il periodo di validità se giunge alla conclusione che sarebbe scientificamente o tecnicamente impraticabile eliminare la sostanza. Tuttavia, è consigliabile adottare un approccio proattivo per identificare la conformità RoHS piuttosto che aspettare di vedere se verrà concessa un’estensione.

Mantenere la conformità alla direttiva RoHS in continuo cambiamento

Per quanto riguarda alla conformità RoHS, è chiaro che il programma della tua azienda avrà bisogno di aggiornamenti costanti e supporto per il monitoraggio normativo. La soluzione di sostenibilità della supply chain di Assent combina il monitoraggio normativo esperto per la RoHS, in modo da poter sapere quando scadono le esenzioni che interessano la tua azienda. Proteggiamo il tuo accesso al mercato dell’UE e ti aiutiamo a identificare componenti e articoli realizzati con sostanze soggette a restrizioni RoHS.

Ottieni una guida completa alla conformità RoHS scaricando il Manuale RoHS: guida alla conformità di Assent. Imparerai come preparare la supply chain, dimostrare la conformità attraverso la marcatura CE e le dichiarazioni di conformità e come condurre una valutazione RoHS.

Ottieni la tua guida RoHS

Sue Fortunato-Esbach
Responsabile della sostenibilità

Sue si impegna ad aiutare le aziende a soddisfare i requisiti legali traducendo la complessità legale in efficienza tecnica. Sue lavora a Francoforte, Germania, e vanta una vasta esperienza nel settore  Leggi di più